statuto


Statuto Associazione di Promozione Sociale

Unione degli Armeni d’Italia

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

Art. 1. E’ costituita, con Sede in piazza Velasca n.4 a Milano, l’associazione di promozione sociale denominata “UNIONE DEGLI ARMENI D’ITALIA” [ eretto in Ente Morale il 2/04/1955 – Decreto del Presidente della Repubblica n°709 ].

Art. 2. L’Associazione “UNIONE DEGLI ARMENI D’ITALIA”, più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

FINALITA’

Art. 3. L’Associazione in particolare persegue le seguenti finalità:

  • Promuovere la diffusione e la conoscenza della cultura armena e favorire lo sviluppo di iniziative armene in Italia:
  • Mantenere relazioni con le autorità locali e con quelle della Repubblica Armena, e con le associazioni aventi scopi analoghi;
  • Promuovere e difendere i diritti umani del popolo armeno;
  • Aiutare nei limiti delle proprie possibilità i connazionali bisognosi;
  • Fare conoscere la cultura antica e moderna degli armeni agli italiani e viceversa;
  • Tenere ed aggiornare un’anagrafe degli armeni in Italia;
  • Conoscere e promuovere la conservazione del patrimonio ed i beni culturali armeni in Italia;
  • Favorire la diffusione di informazioni riguardanti il popolo armeno presso i mass-media.

Art. 4. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà:

  • Aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi;
  • Collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie;
  • Promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie, finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale;
  • Effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali .

SOCI

Art. 5. Possono far parte dell’Associazione tutti i maggiorenni che ne condividono le finalità. L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo. L’accoglimento nell’Associazione dà luogo all’iscrizione in un apposito registro. L’eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicato per iscritto all’interessato, specificandone i motivi.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 7. Tutti i soci hanno uguali diritti. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di svolgere il lavoro comunemente concordato e di essere eletti alle cariche sociali. Per candidarsi a rivestire cariche societarie il socio deve avere almeno due anni di anzianità associativa. I soci hanno inoltre il diritto di recedere dall’Associazione dandone avviso per iscritto. I soci hanno l’obbligo di pagare alle scadenze stabilite la quota associativa, di rispettare e vigilare sul rispetto delle norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed effettivamente sostenute. L’Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti.

Art. 8. La qualità di socio si perde:

a) per decesso; b) per morosità nel pagamento della quota associativa; c) dietro presentazione di dimissioni scritte per recesso volontario; d) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo qualora il socio si renda responsabile di ripetuti atti d’indisciplina e/o comportamenti incompatibili con le finalità statutarie o che costituiscono violazioni del presente statuto o dei regolamenti interni.

La perdita di qualità di socio ha effetto dalla data della delibera con cui il Consiglio Direttivo accerta la sussistenza di uno dei casi di cui ai punti a), b) e c). Nel caso di cui al punto d), la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Essa diviene definitiva qualora il socio escluso non presenti le proprie ragioni all’Assemblea nei 30 giorni successivi alla delibera con cui l’Assemblea decide sull’esclusione proposta.

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Art. 9. Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio dei Revisori. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta lo ritenga necessario, e comunque almeno una volta l’anno entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio. L’Assemblea viene anche convocata quando ne sia fatta richiesta motivata/scritta da almeno un decimo dei soci. In tal caso il Consiglio Direttivo deve convocarla entro 60 giorni dalla data della richiesta.

Art. 11. L’Assemblea all’inizio dell’adunanza elegge un Presidente ed un segretario dell’Assemblea.

Art. 12. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire lo stesso giorno della prima a distanza di 4 ore al massimo. L’avviso di convocazione, contenente le informazioni citate e l’ordine del giorno, deve essere fatto pervenire per iscritto a tutti i soci, anche se sospesi o nei confronti dei quali sia pendente una delibera di esclusione, almeno trenta giorni prima della data prevista.

Art. 13. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • discute ed approva il bilancio;
  • definisce il programma generale annuale di attività;
  • procede alla nomina dei consiglieri e dei revisori;
  • discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
  • delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
  • decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art. 8;
  • discute e decide su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Art. 14. In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun socio può essere latore di una sola delega. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non votano. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.

Art. 15. L’Assemblea straordinaria delibera su:

  • modifica dello Statuto;
  • scioglimento dell’Associazione;
  • devoluzione del patrimonio.

L’Assemblea straordinaria per essere validamente costituita richiede la presenza di almeno due terzi degli associati. Ciascun socio può essere latore di una sola delega. Per deliberare modifiche statutarie è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per deliberare sullo scioglimento dell’Associazione o la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri, nominati dall’Assemblea, che può anche decidere di formare consigli più numerosi purché sempre composto di un numero dispari di elementi. Il consiglio dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 17. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Alle riunioni del consiglio possono assistere liberamente gli associati.

Art. 18. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci. Nello specifico:

  • elegge tra i propri componenti il Presidente;
  • nomina il Tesoriere e il Segretario;
  • attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
  • predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;
  • presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.
  • conferisce procure generali e speciali;
  • instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
  • propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
  • riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
  • ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
  • delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art. 8.;
  • fissa le quote annue di iscrizione.

Art. 19. In caso di decesso o dimissione di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dalla graduatoria dei primi votati e non eletti.

IL PRESIDENTE

Art. 20. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura  generale o speciale.  Può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

IL TESORIERE

Art. 21. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.

IL SEGRETARIO

Art. 22. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e registra i verbali delle Assemblee. Unitamente al registro soci conserva i documenti e la corrispondenza dell’associazione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 23. Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario. Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all’Associazione. Il collegio rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

Art. 24. Il Collegio dei Revisori, verifica annualmente la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione. Verifica i bilanci e presenta all’Assemblea dei soci una relazione.

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 25. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria:

  • la relazione sull’operato;
  • il rendiconto economico dell’esercizio trascorso;
  • il rendiconto finanziario dell’esercizio trascorso dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
  • il bilancio preventivo per l’anno in corso.

Art. 26. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

a) quote associative e contributi di simpatizzanti; b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; c) donazioni e lasciti testamentari; d) entrate  derivanti da prestazioni di servizi  convenzionati; e) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’ associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 27. Il patrimonio sociale è costituito da:

a) beni immobili e mobili; b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati; c) donazioni, lasciti o successioni; d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 28. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Art. 29. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 15 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, sentito l’organismo di controllo di cui alla legge 662/96 sarà devoluto ad altra associazione con finalità simili a quelle dell’art. 3 del presente statuto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

NORMA FINALE

Art. 30. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.